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TITOLO PRIMO DELLO STATUTO

COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

COLORI SOCIALI

Art. 1 – In ideale continuità con le più antiche e gloriose tradizioni marinare di Puglia, il 10 maggio 1929 un gruppo di appassionati costituiva in Bari la Associazione Sportiva “Società della Vela”, successivamente, con deliberato del 15 ottobre 1945, denominata “Circolo della Vela” e, con l’adozione del presente Statuto, “Circolo della Vela – Bari – Associazione Sportiva dilettantistica”.

Il Circolo è retto dalle norme Statutarie e Regolamentari basate sul principio di democrazia interna e sul principio di partecipazione all’attività velica e sportiva da parte dei propri soci in condizioni di parità ed in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
Il Circolo della Vela è affiliato della FIV – Federazione Italiana Vela e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIV.

Art. 2 – Il Circolo ha sede in Bari. Suo scopo è di promuovere e sviluppare – anche con attività didattica – gli sports nautici dilettantistici in genere e, in particolare, quello velico. Esso non persegue scopi di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione, se non imputati a riserva, dovranno essere reinvestiti ai fini sociali. E’ fatto, quindi, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In diretta attuazione degli scopi istituzionali il Circolo potrà effettuare, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri Soci, degli associati o partecipanti di altre associazioni e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, le seguenti attività:
a.concedere l’uso dei pontili e degli ormeggi ottenuti in concessione dal Circolo e utilizzati per svolgere l’attività medesima;
b.concedere il rimessaggio all’asciutto sui pontili ai Soci proprietari dei battelli in gomma o altre imbarcazioni leggere;
c.organizzare corsi di vela;
d.concedere anche a terzi proprie pubblicazioni dirette prevalentemente agli associati;
ogni altra prestazione di servizi finalizzata e/o comunque connessa allo sviluppo dell’attività velica, sportivo-agonistica e/o nautica in genere.

Art. 3 - La durata del Circolo è illimitata. L’anno sociale coincide con quello solare.

Art. 4 – I colori sociali sono “bianco e rosso”.

Art. 5 – Il guidone sociale porta al centro, in senso longitudinale, una fascia bianca in campo rosso.
I regolamenti stabiliscono le misure federali del guidone sociale, la varietà dei distintivi e le norme per il loro uso.

TITOLO SECONDO

SOCI E LORO CATEGORIE

Art. 6 – I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) Onorari
b) Benemeriti
c) Fondatori
d) Vitalizi
e) Ordinari
f) Seniores
g) Assenti
h) Sportivi-agonisti

Art. 7 - A tutte le categorie possono appartenere solo persone fisiche.

Art. 8 - I Soci caduti per la Patria sono SOCI HONORIS CAUSA ed i loro nomi, a cura del Consiglio Direttivo, sono incisi sulla targa collocata nei locali del Circolo.

Art. 9 - Soci Onorari possono essere nominati coloro che contribuiscono ad accrescere il prestigio del Circolo. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento di qualsiasi quota sociale o contribuzione ed acquistano tutti i diritti previsti per i Soci Ordinari.
Se provengono da altra categoria conservano tutti i diritti previsti per gli appartenenti alla stessa.

Art. 10
– Soci Benemeriti sono coloro i quali, di età non inferiore ai diciotto anni, hanno conquistato per i colori sociali, un Campionato d’Italia assoluto o di maggiore importanza. Soci Benemeriti possono altresì essere nominati coloro che abbiano reso importanti servigi al Circolo.
I Soci Benemeriti sono dispensati dal pagamento delle sole quote ordinarie sociali ed acquistano tutti i diritti previsti per i Soci Ordinari. Se provengono da altra categoria conservano tutti i diritti previsti per gli appartenenti alla stessa.
I soci iscritti alla categoria Benemeriti alla data di approvazione del presente Statuto conservano i diritti acquisiti di natura economica più favorevoli previsti dal previgente Statuto.

Art. 11 -Soci Fondatori sono stati coloro che hanno fondato il Circolo e sono coloro che, all’atto dell’approvazione del presente Statuto, sono iscritti in tale categoria.
Possono ottenere il passaggio alla categoria dei Soci Fondatori, a domanda, i Soci che abbiano raggiunto venti anni di ininterrotta appartenenza alla categoria dei Soci Ordinari.
Il passaggio di categoria viene deliberato dalla Giunta dei Soci Fondatori una volta l’anno su domanda presentata alla Giunta medesima entro il 31 marzo.
La categoria dei Soci Fondatori non può superare, per numero, il quarto dei Soci Ordinari.
Non può essere ammesso il Socio che abbia riportato sanzioni disciplinari di alcun genere e ne decade se già ammesso.
Se le domande superano i posti disponibili, questi saranno assegnati in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo con precedenza, in caso di parità, al più anziano di età.

Art. 12 – Soci Vitalizi sono coloro che sono iscritti in tale categoria alla data di approvazione del presente Statuto per aver, a suo tempo, ricorrendone i presupposti, versato in unica soluzione la somma, non inferiore a dodici annualità, determinata dall’Assemblea dei Soci Fondatori su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono stati e sono dispensati da qualsiasi ulteriore corresponsione di quote sociali.
Nei loro confronti trovano applicazione le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per la categoria dalla quale provengono.
Il coniuge del Socio Vitalizio che, all’atto del decesso non sia separato, subentra nei diritti del medesimo fin tanto che conservi lo stato vedovile; a tal fine dovrà presentare domanda di ammissione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo.
L’assemblea può deliberare di ammettere nuovi soci alla categoria dei Soci Vitalizi determinandone le modalità di ammissione.

In ogni caso la categoria dei Soci Vitalizi non può superare ¼ dei Soci Ordinari.

Art. 13 – Soci Ordinari possono essere tutti i maggiori di età.

Art. 14 – Soci Seniores sono i Soci Ordinari o Fondatori che hanno compiuto il 75° anno di età ed almeno 35 anni di ininterrotta appartenenza al Circolo.
Il passaggio a tale categoria viene deliberato dal Consiglio Direttivo e decorre dal mese successivo a quello in cui è maturato il diritto. La domanda dell’interessato viene presentata nella segreteria del Circolo.
I soci Seniores sono dispensati dal pagamento delle quote e dei contributi sociali e conservano tutti i diritti della categoria di appartenenza.
Il coniuge del Socio Senior, che all’atto del decesso non sia separato, subentra nei diritti del medesimo sin tanto che conservi lo stato vedovile; a tal fine dovrà presentare domanda di ammissione sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo

Art. 15 – Sono Assenti i Soci Ordinari o Fondatori che abbiano spostato per ragioni di lavoro la loro residenza anagrafica fuori dalla Regione Puglia e che abbiano richiesto al Consiglio Direttivo l’accertamento di tale condizione
I soci Assenti conservano i diritti della categoria da cui provengono, ma corrispondono le quote sociali ordinarie nella misura ridotta al 30%.
La condizione di assenza ha durata di un anno prorogabile, su domanda dell’interessato, ove da registro appositamente istituito risulti che abbia frequentato il Circolo nell’anno precedente non più di cinque volte.
I Assenti non possono, in ogni caso, superare il 10% dei soci Ordinari e Fondatori. Se le domande superano i posti disponibili, questi saranno assegnati, ove ne ricorrano i presupposti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

Art. 16 – Soci Sportivi-Agonisti sono quelli che provengono dalla categoria Juniores, nonché i giovani, dall’inizio dell’anno in cui compiono diciotto anni, che facciano domanda, corredata di certificazione da parte della Direzione Nautica, con l’impegno a praticare lo sport velico sotto i colori sociali. Il Socio Sportivo-Agonista è esente dal pagamento della quota di ammissione.
Il Socio Sportivo-Agonista resta tale finchè pratica lo sport velico e comunque non oltre il 35° anno di età. La pratica dello sport velico dovrà risultare da certificazione della Direzione Nautica da prodursi, a pena di decadenza, entro il primo trimestre di ciascun ciclo olimpico.
Il Socio Sportivo-Agonista, cessata tale qualifica, può presentare entro un anno domanda a socio ordinario. In caso di accoglimento della domanda dovrà versare il 25% della quota di ammissione fissata per i soci ordinari. I Soci Agonisti hanno tutti i diritti e doveri dei soci ordinari.

TITOLO TERZO

ATLETI

Art. 17 – Atleti Juniores sono i giovani di ambo i sessi, dall’inizio dell’anno in cui compiono il dodicesimo anno fino al termine dell’anno in cui compiono il diciassettesimo anno. Colui che su di loro esercita la potestà deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’impegno a far praticare loro lo sport velico ed a pagare la quota mensile dovuta. Le modalità della loro ammissione, e l’esercizio del diritto a frequentare il Circolo vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Atleti Cadetti sono i giovani di ambo i sessi, dal compimento del sesto anno al termine dell’anno in cui viene compiuto l’undicesimo anno di età. Colui che su di loro esercita
la potestà deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’ impegno a far praticare loro lo sport velico ed a pagare la quota mensile fissata. Le modalità della loro ammissione, la quota mensile e l’esercizio del diritto a frequentare il Circolo vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO

NOMINE – AMMISSIONI – PASSAGGI DI CATEGORIA
DIMISSIONI – RIAMMISSIONI

Art. 19 – I Soci Onorari sono nominati – su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo – dallo stesso Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori collegialmente con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento.
I Soci Benemeriti sono nominati su proposta collegiale del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 20 – L’ammissione al Circolo viene decisa dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta dei Soci Fondatori secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Circolo nonché le deliberazioni degli Organi Sociali.

Art. 21 – Il Socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione, con lettera raccomandata a/r, non oltre il 30 novembre, e a pagare le quote mensili per tutto l’anno in corso.
Il Socio che presenta le dimissioni dopo il 30 novembre resta obbligato, ai fini finanziari, sino al 31 dicembre dell’anno successivo e, ove non esegua il pagamento delle quote sociali, di contributi eventualmente dovuti, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo, con le sanzioni previste dal presente Statuto. In tale periodo di tempo le dimissioni possono essere sempre revocate a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – I Soci che si sono regolarmente dimessi possono ripresentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
I Soci espulsi non possono essere riammessi.

Art. 23 – I Componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori nonché i Soci che rivestono cariche sociali non possono firmare, quali presentatori, domanda di ammissione.

TITOLO QUINTO

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DEGLI ATLETI

Art. 24 – I Soci hanno il diritto di:

a) frequentare i locali del circolo;
b) praticare la vela e gli altri sports ammessi dal Circolo nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento dell’Attività Sportiva;
c) prendere parte, sotto i colori sociali, alle competizioni sportive promosse dal Circolo o da altri Enti. E’ necessaria la designazione della Direzione Nautica per le partecipazioni effettuate in rappresentanza ufficiale ed a spese del Circolo;
d) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Circolo;
e )vestire la divisa sociale e fregiarsi del distintivo della categoria di appartenenza e della carica rivestita;
f) avere la tessera sociale;
g) iscrivere le proprie imbarcazioni veliche nei registri del Circolo per godere dei privilegi e vantaggi ad esse accordate con l’obbligo di sottostare alle norme regolamentari fissate in proposito;
h) richiedere alla Presidenza, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza al Circolo secondo le norme stabilite dal Regolamento;
i) intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle Assemblee;
l) godere di tutti quei benefici comunque concessi dal Circolo, in conformità delle disposizioni che li regolano;
m) presentare candidati Soci secondo le modalità previste dal Regolamento;
n) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami;
o) essere eletti a cariche sociali;
p) proporre modificazioni dello Statuto e del Regolamento vigenti al Presidente del Consiglio Direttivo previa sottoscrizione delle proposte stesse da parte di almeno il 10% dei soci.

Salvo espressa opposizione del Socio, possono esercitare le attività di cui alle precedenti lettere a), b), d), g): 1) il coniuge legale o di fatto; 2) i figli conviventi a carico i quali non abbiano superato il trentesimo anno di età, a condizione che non abbiano contratto matrimonio o non abbiano già avviato l’esercizio di una professione o di un impiego retribuito.
La frequenza dei figli che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età è disciplinata dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte, il coniuge legale superstite del Socio Onorario, Benemerito, Fondatore e Ordinario, sin tanto che dura lo stato vedovile, ha diritto di subentrare al Socio deceduto con la stessa anzianità, ma con iscrizione alla categoria dei Soci Ordinari, a parità di quote sociali esclusa la tassa di ammissione; a tal fine dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
Nell’ipotesi della opposizione prevista dal secondo comma del presente articolo, il coniuge del Socio può fare autonoma domanda di ammissione al Circolo secondo le modalità previste dal Regolamento.
In caso di divorzio o di annullamento il coniuge del Socio può fare autonoma domanda di ammissione al Circolo secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 25 – Gli Atleti Juniores e Cadetti hanno il dovere di:
a. osservare le disposizioni della Direzione Nautica e del Regolamento dell’Attività Sportiva;
b. corrispondere, nei termini prescritti, le somme dovute al Circolo per servizi e l’utilizzo di beni e strutture, secondo le deliberazioni degli Organi competenti;
c. astenersi dal partecipare a competizioni nautiche promosse dal Circolo sotto altri colori sociali, salvo espressa autorizzazione della Direzione nautica.

Art. 26 – I Soci e gli atleti, a qualunque categoria appartengano, hanno il dovere di:

a) osservare lo Statuto, Il Regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali;
b) corrispondere, nei termini prescritti, le somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo secondo le deliberazioni degli Organi competenti;
c) astenersi dal partecipare a competizioni nautiche promosse dal Circolo sotto altri colori sociali.

Art. 27 – Per qualunque infrazione alle norme dello Statuto e del Regolamento o alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e per qualunque violazione dei doveri di correttezza nella sede del Circolo, sia nei confronti del sodalizio che nei riguardi di altri Soci o di persona che si trovi nei locali dello stesso e per qualsiasi altro fatto che configuri estremi di reato non colposo giudicato con sentenza definitiva di condanna, il Socio sarà deferito al Collegio dei Probiviri.
Il deferimento può avvenire per iniziativa del Consiglio Direttivo o di ogni Socio che ne abbia interesse.
Il Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, il Presidente, possono adottare il provvedimento cautelare della sospensione fino ad un massimo di due mesi con obbligo del deferimento immediato al Consiglio dei Probiviri.
Nel caso il provvedimento venga preso dal solo Presidente, questi dovrà convocare entro tre giorni il Consiglio Direttivo che, a sua volta, dovrà ratificare o meno il provvedimento entro dieci giorni dalla convocazione. La mancata ratifica nel termine suddetto comporterà la decadenza del provvedimento di sospensione.

Art. 28 – Il Socio che fuori dal Circolo commetta azioni contrarie all’onore, alla morale e al decoro o tenga una condotta che comunque possa coinvolgere il buon nome del Circolo, viene deferito al Collegio dei Probiviri.
Il deferimento viene deciso dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza di almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica.
La riunione viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri, se ritiene fondate le contestazioni, adotterà uno dei provvedimenti previsti dall’art. 47 dello Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è proponibile appello ai sensi dello stesso art. 47.

TITOLO SESTO

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 29 – L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella sede del Circolo o in altro luogo se ritenuto necessario.
L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L’assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la relazione morale e finanziaria, per la presentazione e l’approvazione del bilancio consuntivo, per la determinazione delle tasse di ammissione nonché delle quote sociali dell’anno in corso. Entro lo stesso termine deve essere convocata, ogni quattro anni, per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti del Collegio dei Probiviri di seconda istanza. Può essere convocata, durante il corso dell’anno sociale, per determinare, eccezionalmente, modificazioni delle quote sociali delle tasse di ammissione o per deliberare su altri oggetti attinenti alla gestione del Circolo sottoposti al suo esame.
L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata in ogni tempo per procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo nel caso previsto dall’art. 36 dello Statuto, e all’elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nel caso previsto dall’art. 41 dello Statuto e all’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri di seconda istanza nel caso previsto dall’art. 46 dello Statuto .

L’Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata dal Presidente del Circolo:

a) per delibera del Consiglio Direttivo;
b) per delibera della Giunta dei Soci Fondatori;
c) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) su domanda scritta di almeno un quarto dei Soci;
e) per delibera del Consiglio Direttivo e della Giunta dei Soci Fondatori nel caso previsto dall’art. 48 dello Statuto.
f) per le modifiche dello Statuto e del Regolamento del Circolo.

Art. 30 – Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, se è presente più della metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi.
L’Assemblea convocata per l’eventuale scioglimento del Sodalizio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Il Socio che non è al corrente con il pagamento delle quote sociali o contributi straordinari, di tasse di ammissione o di passaggio di categoria non ha diritto al voto e non può esercitare gli altri diritti statutari.
Le votazioni che riguardano l’elezione alle cariche sociali e diritti dei soci sono a scrutinio segreto.

TITOLO SETTIMO

ASSEMBLEE DEI SOCI FONDATORI

Art. 31 – L’Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Soci Fondatori nella sede del Circolo.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l’anno, possibilmente nell’annuale della fondazione del Circolo, per la nomina dei Soci Benemeriti, nonché per l’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 43 dello Statuto.
Ogni quattro anni è convocata per la elezione dei componenti della Giunta dei Soci Fondatori.
Può essere convocata, in ogni caso, durante il corso dell’anno sociale, su delibera della Giunta o su iniziativa di almeno un quarto dei Soci Fondatori.
Il Socio fondatore che non è al corrente con il pagamento delle quote sociali o contributi straordinari, di tasse di ammissione o di passaggio di categoria non ha diritto al voto.

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata in ogni tempo:

a) per l’esame di eventuali irregolarità riscontrate dai Revisori dei Conti e per i conseguenti provvedimenti;
b) per l’elezione della nuova Giunta dei Soci Fondatori nel caso previsto dall’art. 43 quinto comma dello Statuto.

Art. 32 – Per la convocazione, la presidenza, le votazioni e la validità dell’Assemblea dei Soci Fondatori vigono le norme stabilite nel precedente titolo V e nel Regolamento.
Nell’Assemblea è ammessa una sola delega ad altro Socio Fondatore e le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

TITOLO OTTAVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 33 – Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da dieci Consiglieri.
Almeno tre consiglieri devono avere una specifica competenza nello sport nautico.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni sociali in concomitanza con il ciclo olimpico. Esso viene eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci o, se occorre, dall’Assemblea Straordinaria secondo le modalità dettate dal Regolamento.
È eletto Presidente il candidato a tale carica appartenente alla lista più suffragata secondo le modalità previste dagli articoli 30 e 31 del Regolamento.
Sono eletti Consiglieri tutti e sette i Soci che appartengono alla stessa lista.
Altri tre Consiglieri sono eletti tra i Soci che si siano candidati a termine del Regolamento.
Tutte le cariche sono e vengono assunte a titolo gratuito.

Art. 34 – Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
I componenti del Consiglio sono sempre rieleggibili.
Essi restano in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 35 – Il Consiglio eletto nomina nel suo seno due Vice Presidenti, uno agli Affari Generali con funzioni vicarie ed uno al Settore Nautico.
Nomina, inoltre, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere, il Consigliere Deputato alla Casa, Il Consigliere Direttore Nautico ed il Consigliere addetto al Materiale Nautico.
Alle nomine si procede nella prima seduta di insediamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
Il Vice Presidente Nautico ed i due consiglieri nautici costituiscono la Direzione Nautica.
Nessun Consigliere potrà assumere contemporaneamente due incarichi.
Nessun componente del Consiglio potrà, a pena di decadenza, ricoprire altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.

Art. 36 – Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione che soddisfi i requisiti richiesti dal secondo comma dell’art. 33. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso e sino all’insediamento del nuovo consiglio direttivo.
In caso di dimissioni del Presidente o di contemporanee dimissioni di più della metà dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare, entro sessanta giorni, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio.
Questo resterà in carica sino alla scadenza del quadriennio e sino all’insediamento del nuovo consiglio direttivo.

Art. 37 – Il Consiglio Direttivo cura l’amministrazione del Circolo, vigila sull’osservanza delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, dispone per la esecuzione delle proprie deliberazioni e di quelle assembleari.

Oltre alle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, il Consiglio Direttivo:

a) nomina, modifica e scioglie le Commissioni dei Soci che, nei limiti dei suoi poteri, ravvisa utile istituire;
b) sceglie tra i Soci, su proposta dei Consiglieri, i collaboratori che si impegnino, dietro espressa delega, a regolamentare, organizzare e sorvegliare particolari servizi del Circolo;
c) promuove e organizza tutte le manifestazioni del Circolo e delibera la partecipazione alle competizioni sportive, avvalendosi della direzione nautica;
d) provvede alla gestione del Circolo ed è all’uopo investito dei più ampi poteri con la sola limitazione del parere non vincolante della Giunta dei Soci Fondatori nel caso di compravendita di beni immobili;
e) delibera tutte le proposte di spesa formulate dai Consiglieri nell’ambito dei rispettivi settori di competenza previo esame ed approvazione dei relativi progetti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quante volte è necessario ed almeno una volta al mese per la verifica dei registri e dei conti e per tutte le pratiche di ordinaria amministrazione. Esso deve informare la Giunta dei Soci Fondatori sui fatti di rilevante importanza nella vita del Sodalizio.
Per la validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a quattro riunioni del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio e comunicata per iscritto all’interessato dal Presidente del Circolo.

Art. 38 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza del Circolo di fronte a terzi ed in giudizio, a Lui è attribuita la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori anche per i giudizi di revocazione e cassazione; esegue i deliberati delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente Statuto, convoca l’Assemblea.
Nei rapporti e transazioni con Banche e, in genere, negli affari patrimoniali, la firma di rappresentanza del Circolo spetta congiuntamente al Presidente ed al Consigliere Tesoriere.

Art. 39 – I Vice Presidenti sovrintendono rispettivamente uno all’attività sportiva e l’altro agli affari generali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente che sovrintende agli affari generali.
Ove siano assenti anche i Vice Presidenti, il Circolo è rappresentato dal Consigliere più anziano per iscrizione e, in caso di uguale anzianità, da quello di maggiore età.

Art. 40– Le competenze dei Consiglieri Segretario, Tesoriere, Deputato di Casa, Direttore Nautico ed Addetto al Materiale Nautico sono disciplinate dal Regolamento Generale.

TITOLO NONO

REVISORI DEI CONTI

Art. 41 – Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea fra tutti i Soci aventi diritto al voto. E’ Presidente il candidato più suffragato.
Essi durano in carica quattro anni, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono rivestire, a pena di decadenza, altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.
In caso di rinuncia o di dimissioni di uno o due Revisori, subentrano i supplenti nell’ordine dei suffragi ricevuti.
I supplenti restano in carica sino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica al compimento di quattro anni sociali.
Se con i Revisori supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l’Assemblea Straordinaria perché provveda alla elezione dello stesso.

Art. 42 – I Revisori dei Conti devono controllare l’Amministrazione del Sodalizio e accertare la regolare tenuta della contabilità esaminando i registri tenuti dal Consigliere Tesoriere ed apponendovi la loro firma, eseguire gli altri controlli previsti per legge.

I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche singolarmente, ad atti di ispezione e controllo di qualsiasi registro e documento contabile e devono riunirsi almeno ogni due mesi. Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni collegiali devono dare notizia nel registro di loro pertinenza. I Revisori dei Conti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a quattro riunioni del Collegio, decade dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Collegio e comunicata per iscritto all’interessato dal Presidente del Collegio.
Nel caso vengano riscontrate irregolarità contabili, debbono tempestivamente riferirne al Consiglio Direttivo ed alla Giunta dei Soci Fondatori per i provvedimenti di rispettiva competenza.

TITOLO DECIMO

GIUNTA DEI SOCI FONDATORI

Art. 43 – La Giunta dei Soci Fondatori è costituita da undici componenti, estranei al Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea dei Soci Fondatori.
Essa dura in carica quattro anni sociali in concomitanza con il Consiglio Direttivo.
I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono rivestire, a pena di decadenza, altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.
Nella prima seduta di insediamento, convocata a norma dell’art. 27 del Regolamento, gli eletti nominano il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario il quale cura la tenuta dei registri e verbali.
Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, i loro posti resteranno vacanti sino alla prima Assemblea Ordinaria della categoria che provvederà alla sostituzione dei mancanti con altri componenti i quali scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se viene meno il Presidente oppure la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea Straordinaria per la elezione di una nuova Giunta. Questa resterà in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art. 44 – La Giunta dei Soci Fondatori, che rappresenta la continuità delle tradizioni del Circolo nel tempo, collabora con il Consiglio Direttivo per il buon andamento del Circolo segnalando a quest’ultimo eventuali manchevolezze per gli opportuni provvedimenti.

I compiti della Giunta dei Soci Fondatori sono:

a) convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci Fondatori e, previo esame degli argomenti da discutere, compilare l’ordine del giorno;
b) esprimere parere non vincolante al Consiglio Direttivo in caso di compravendita di beni immobili;
c) deliberare il passaggio dei Soci dalla categoria degli Ordinari a quella dei Fondatori (art. 11);
d) collegialmente con il Consiglio Direttivo nominare i Soci Onorari e proporre all’Assemblea la nomina dei Soci Benemeriti;
e) votare sull’ammissione del candidato Socio secondo le modalità previste dal Regolamento;
f) sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento del Circolo;
g) eleggere, collegialmente con il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri di prima istanza.

TITOLO UNDICESIMO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DI PRIMA E SECONDA ISTANZA

Art. 45 – Il Collegio dei Probiviri di prima istanza si compone di cinque membri effettivi, eletti dal Consiglio Direttivo e dalla giunta dei Soci Fondatori in seduta congiunta.
Nella stessa seduta vengono eletti due componenti supplenti.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Sulla elezione devono essere espressi almeno i 2/3 dei voti. Un numero di voti inferiore comporterà il rinvio della elezione. L’astensione non viene considerata espressione di voto.
Nel caso che due o più Soci riportino lo stesso numero di voti, si intende eletto quel Socio che sia più anziano per iscrizione al Circolo e, in caso di ulteriore parità, sia più anziano di età.
I Probiviri durano in carica quattro anni, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono, a pena di decadenza, rivestire altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.
Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Circolo, gli eletti nominano il Presidente ed il Segretario.
In caso di impedimento, astensione o dimissione di uno o due Probiviri, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo. Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio Direttivo deve provvedere al suo completamento con nuova elezione.

Art. 46 – Il Collegio dei Probiviri di seconda istanza si compone di cinque membri effettivi e due supplenti.
E’ presieduto dal Presidente della giunta dei Soci Fondatori quale membro di diritto. Gli altri quattro membri e i due supplenti vengono eletti dall’assemblea generale tra i Soci Fondatori.
Nel caso che due o più Soci riportino lo stesso numero di voti, si intende eletto quel Socio che sia più anziano per iscrizione al Circolo e, in caso di ulteriore parità, sia più anziano di età.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, e non possono, a pena di decadenza, rivestire altre cariche sociali nel Circolo della Vela o in altre società o associazioni sportive che praticano lo sport velico.
Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Circolo, gli eletti nominano il Segretario.
In caso di impedimento, astensione o dimissione di uno o due Probiviri, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al Circolo. Se con i Probiviri supplenti non si completa il Collegio, l’assemblea deve essere convocata per provvedere al suo completamento con nuova elezione.

Art. 47 – Il Collegio dei Probiviri di prima istanza ha il compito di istruire e decidere equamente e senza formalità di rito, ma con l’osservanza della forma scritta, sulle infrazioni di cui all’art. 27 dello Statuto, sulle vertenze fra Soci e sulle vertenze fra Soci e Organi Sociali, nonché in tema di interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento.
Il Collegio si riunisce su richiesta scritta degli Organi Sociali o del Socio che ne ha interesse. La richiesta, depositata presso la segreteria del Circolo, deve essere trasmessa al Presidente unitamente ad una relazione scritta sui fatti, redatta a cura dell’interessato.
Il Presidente convoca il Collegio nei sette giorni successivi.
Il Socio, nei cui confronti è stato aperto il procedimento, viene invitato dal Collegio a presentare le sue giustificazioni entro un termine prefissato e, se lo richiede, deve essere sentito personalmente.
Il Collegio ha poteri istruttori per accertare i fatti sottoposti al suo giudizio.

Il Collegio può adottare le seguenti sanzioni:

a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) censura scritta con affissione all’Albo sociale;
d) sospensione con affissione Albo Sociale;
e) espulsione con affissione all’Albo Sociale.

Per la decisione è indispensabile la presenza dei cinque componenti il Collegio.
In caso di impedimento del Presidente, il Collegio sarà presieduto dal componente effettivo più anziano per iscrizione al Circolo che ne assume le funzioni.
La decisione, a cura del Presidente, deve essere comunicata all’interessato ed al Presidente del Circolo, che ne cura l’esecuzione. Qualora si tratti di Socio Fondatore, essa deve essere comunicata anche al Presidente della Giunta dei Soci Fondatori.
Avverso tale decisione è, tuttavia, proponibile appello, entro 15 giorni dalla comunicazione, con ricorso scritto da indirizzarsi mediante raccomandata a.r. al Collegio dei Probiviri di seconda istanza. Ai fini del rispetto del termine indicato fa fede la data del timbro postale di spedizione.
Il Collegio dei Probiviri di seconda istanza decide con le stesse modalità descritte ai commi che precedono.
Avverso la decisione di appello non è proponibile alcuna altra impugnazione.

TITOLO DODICESIMO

SCIOGLIMENTO DEL SODALIZIO

Art. 48 – Qualora si verifichi una crisi reputata grave ed insanabile per l’esistenza del Circolo, il Consiglio Direttivo e la Giunta Soci Fondatori, in seduta collegiale, per loro deliberazione o su istanza del Collegio dei Revisori dei Conti, convocano l’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Per l’eventuale deliberazione di scioglimento del Sodalizio valgono le norme dettate dall’art. 30 dello Statuto.

Art. 49 – Deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea nomina un Comitato per la liquidazione composto di cinque Soci dei quali tre Fondatori e due Ordinari.
Dopo il soddisfo delle passività sociali i beni, che dovessero eventualmente residuare, saranno devoluti ad altre Associazioni sportive o enti con finalità analoghe.

Art. 50 – In caso di contrasto fra le norme del presente statuto e quelle del Regolamento Generale, qui anche indicato semplicemente Regolamento, vale lo Statuto.